LIMITI ALLE CESSIONI DI CREDITI IN EDILIZIA

 

Il decreto Sostegni-ter è nuovamente intervenuto sulla cessione dei bonus edili

 

Il decreto Sostegni-ter (D.L. 4/2022) è nuovamente intervenuto a regolamentare la cessione dei crediti derivanti dai bonus edilizi, rendendo difficile la vita di ha già avviato o sta progettando interventi edili sugli immobili. I crediti in esame, a partire dal 7.2.2022, saranno cedibili una volta sola.

 

Unica eccezione riguarda i crediti già ceduti prima dell’entrata in vigore del D.L. (a partire dal 27 gennaio), che possono essere ceduti altre volte, secondo i vecchi schemi, entro il 6 febbraio 2022.

 

Novità del decreto Sostegni-ter

Il D.L. 4/2022, all’art. 28, ha modificato il D.L. 34/2020, limitando la cessione da parte di soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 spese per gli interventi sugli immobili, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente

-          per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari senza facoltà di successiva cessione;

-          per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari senza facoltà di successiva cessione.

Da quanto sopra risulta pertanto che nel caso in cui il soggetto al quale spetta la detrazione per gli interventi eseguiti sceglie di optare per:

lo “sconto in fattura”, il fornitore al quale è riconosciuto il credito, può utilizzare direttamente in compensazione nel mod. F24 tale credito ovvero procedere con la cessione dello stesso. Se il fornitore (che ha riconosciuto lo sconto in fattura) non utilizza il credito maturato ma lo cede, il cessionario del credito può soltanto utilizzare il credito ricevuto in compensazione mediante il mod. F24, senza possibilità di cederlo a sua volta;

la “cessione del credito”, il cessionario (istituti di credito e gli altri intermediari finanziari) può soltanto utilizzare il credito in compensazione mediante il mod. F24 e non può procedere con la cessione del credito ricevuto.

 

Decorrenza delle nuove limitazioni

Il D.L. in esame ha previsto una disciplina transitoria, individuando come spartiacque temporale la data del 7 febbraio 2022, ed i crediti che sono stati oggetto di opzione prima o dopo tale data. Più precisamente è disposto che i crediti che sono stati oggetto di una delle opzioni in esame, prima del 7.2.2022 (ossia fino al 6.2.2022), possono essere oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Pertanto, se il contribuente sceglie di non utilizzare direttamente nella propria dichiarazione dei redditi la detrazione spettante, si possono verificare le seguenti situazioni:

-                      “sconto in fattura” con comunicazione della stessa all’Agenzia delle Entrate fino al 6.2.2022: il fornitore che ha riconosciuto lo “sconto”, dopo aver accettato il relativo credito potrà utilizzarlo in compensazione mediante il mod. F24 o cederlo ad un altro soggetto, compreso un intermediario finanziario, che a sua volta potrà utilizzarlo in compensazione o procedere a sua volta alla relativa cessione. In caso di cessione il “secondo” cessionario potrà soltanto utilizzarlo in compensazione nel mod. F24 in quanto tale credito non è ulteriormente cedibile;

-                      “sconto in fattura” con comunicazione della stessa all’Agenzia delle Entrate dal 7.2.2022: il fornitore che ha riconosciuto lo “sconto” dopo aver accettato il relativo credito potrà utilizzarlo in compensazione mediante il mod. F24 o cederlo ad un altro soggetto, compreso un intermediario finanziario, che potrà soltanto utilizzarlo in compensazione nel mod. F24 in quanto tale credito non è ulteriormente cedibile;

-                      “cessione del credito” con comunicazione della stessa all’Agenzia delle Entrate fino al 6.2.2022: il cessionario del credito, dopo averlo accettato, potrà: utilizzarlo in compensazione mediante il mod. F24 o cederlo ad un altro soggetto, compreso un intermediario finanziario. Il secondo cessionario potrà solo utilizzarlo in compensazione nel mod. F24 in quanto tale credito non è ulteriormente cedibile;

-                      “cessione del credito” con comunicazione della stessa all’Agenzia delle Entrate dal 7.2.2022: il cessionario del credito, dopo averlo accettato, potrà soltanto utilizzarlo in compensazione nel mod. F24 in quanto tale credito non è ulteriormente cedibile.

A decorrere dal 7.2.2022 sono nulli i contratti di cessione di crediti conclusi in violazione delle nuove disposizioni / limitazioni sopra illustrate.

A tal fine è verosimile che l’Agenzia provvederà ad aggiornare la piattaforma utilizzabile per le cessioni in esame per adeguarla alle nuove limitazioni.

 

Interventi in edilizia libera

La legge di Bilancio 2022 ha abrogato il decreto Antifrodi e ne ha incorporato tutti i contenuti, prevedendo che in caso di opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, l’obbligo di visto di conformità o dell’asseverazione di congruità delle spese non si applichi agli interventi con importo inferiore a 10mila euro e in edilizia libera. Fa eccezione il bonus facciate, per il quale non vale questa semplificazione.

Questa importante semplificazione si applica a tutte le opzioni comunicate a partire dal 1° gennaio 2022, anche se gli interventi sono stati fatti nel 2021 e la comunicazione viene fatta dopo (nel 2022), come chiarito in una Faq dall’Agenzia delle Entrate del 28 gennaio scorso.

E’ stata annunciata la modifica della piattaforma delle Entrate e a partire dal 4 febbraio si potranno comunicare le opzioni esercitate per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10mila euro e per i lavori in edilizia libera, senza necessità del visto di conformità e dell’asseverazione.

 

 

02/02/2022

 

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